Un ulteriore ostacolo alla ripresa economica? No, un’occasione da cogliere!

Quadro normativo:       

  • Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14)
  • modifiche agli artt. 2476 e 2086 del Codice Civile

I dati snocciolati dalla CGIA di Mestre relativamente al peso in euro raggiunto col “…micidiale mix di tasse e burocrazia” che grava sulle imprese italiane “…penalizzando in particolar modo, le realtà di piccola e media dimensione”, lasciano impietriti: ben 138.000.000.000 di euro… davvero una montagna di soldi.

Statisticamente, quasi 4 aziende su 10 chiudono nei primi 4 anni a causa di perdita di competitività, crisi diffusa e per il fenomeno delle imprese (fraudolente) “apri&chiudi” il che, tradotto in numeri fruibili, equivale ad un numero di chiusure compreso fra le 230 e le 245 al giorno (!).

Con queste premesse, avvicinarsi alla normativa che riforma le discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza  suggerirebbe non senza ironia d’intitolarla “codice per mettere in crisi l’impresa”: fra l’introduzione del 2° comma all’art. 2086, che impone “…all’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa…”, e l’eventuale coinvolgimento personale degli amministratori nei dissesti delle società amministrate, non ci sarebbe da meravigliarsi se si determinasse un ulteriore aggravio dell’emorragia di imprese. Infatti, con la riscrittura del 6° comma dell’art. 2476, “…gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale se, al verificarsi del dissesto, l’azienda è gestita senza un adeguato sistema organizzativo, amministrativo e contabile.

Tuttavia, i 6 imprenditori “sopravvissuti” dopo i primi 4 anni dall’apertura dell’attività e tutti gli altri in “trincea” è invece auspicabile che governino il cambiamento attraverso la prospettiva dell’aforisma di Jeffrey J. Davis:

“Ogni crisi è come una moneta: da una parte porta con sé il pericolo, dall’altra l’opportunità.

Capovolgete la moneta.

Non perdetevi l’opportunità di emergere da questa crisi più forti e intelligenti: dei sopravvissuti migliori.”

In questa ottica, la riforma della crisi d’impresa impone gestioni aziendali corrette ed adeguate e può senz’altro favorire la proliferazione di aziende sane ed è pertanto da leggere come un’occasione da cogliere!

Dunque, la nuova normativa sulla Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza sostituisce la “vecchia” procedura fallimentare a partire dall’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza con l’obiettivo di privilegiare le situazioni che assicurino la continuità aziendale consentendo all’azienda eventualmente in crisi, di far fronte ai debiti pregressi con i redditi futuri incentivando gli strumenti di composizione extragiudiziale della crisi mediante la ristrutturazione dei debiti e l’adozione di piani attestati di risanamento.

Il Codice riforma organicamente la disciplina delle procedure concorsuali col proposito di individuare in anticipo lo stato di difficoltà dell’impresa introducendo un sistema di allerta precoce (l’early warning)  nella prospettiva di adottare misure efficaci nell’ottica del risanamento e, al verificarsi di determinate congiunture, di tutelare il debitore “sfortunato” privilegiando la sua capacità imprenditoriale dando priorità allo sviluppo di proposte che superino la crisi assicurando la continuità aziendale.

L’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Codice è prevista in due steps: sono in vigore dallo scorso 16 marzo 2019 quelle che possono favorire la gestione delle procedure da adottare mentre, quelle che disciplinano gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, entreranno in vigore il prossimo 15 agosto 2020; non si parlerà più di fallimento ma di liquidazione giudiziale ed avremo a che fare con due nuovi e distinti concetti, stato di crisi e stato di insolvenza, ad indicare come il primo possa essere un ragionevole sintomo del secondo:

  • per crisi, deve intendersi uno stato di difficoltà temporanea ad adempiere puntualmente o integralmente le proprie obbligazioni, o quando si verifica uno squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte;
  • per insolvenza, la definitiva impossibilità ad adempiere le obbligazioni assunte.

Fra le altre, l’istituto dell’allerta preventiva è senz’altro una novità significativa dal momento che dovrebbe favorire l’emergere della crisi agli inizi della stessa per consentire all’impresa di adottare anzitempo le necessarie contromisure per correggerla od eventualmente, chiedere l’intervento degli organismi di composizione della crisi. L’onere di rilevare tali situazioni, con l’aumento delle conseguenti responsabilità in caso di inadempimento,  grava sugli organi amministrativo e, se presente, di controllo. A bilanciare l’aggravio di responsabilità sugli organi amministrativo e di controllo in caso di “mancata allerta”, sono previsti specifici benefici per  l’imprenditore che presenti tempestivamente l’istanza di composizione  della crisi o domanda di ammissione a una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

 

Alla luce di quanto precede, è di tutta evidenza come diventi assolutamente indispensabile adottare delle strategie aziendali ed imprenditoriali coerenti con la normativa richiamata anche con l’ausilio di strumenti di gestione che agevolino la procedura di monitoraggio costante degli indici “sensibili” che potrebbero essere rilevanti in caso di crisi o di insolvenza il che, fra l’altro, contribuirà a far crescere la cultura imprenditoriale in maniera generalizzata “indirizzando” aziende di tutti i livelli ad adottare sistemi di checkup aziendali e di gestione.

 

Al riguardo, volendo tracciare le “regole d’ingaggio” per affrontare adeguatamente le novità introdotte dal Codice nell’ottica della continuità aziendale (going concern) ovvero, porre in essere azioni quotidiane che ne garantiscano l’esistenza operativa per un futuro prevedibile,  si segnalano:

 

  • valutazione e tracciamento del sistema informativo (s.w. gestionale, selezione ed estrazione dati rilevanti per i controlli)
  • ricognizione degli strumenti di controllo strategico (analisi di scenario ambiente sociopolitico, mercato, concorrenza, tecnologia); analisi SWOT (punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce), determinazione degli obiettivi, mappa strategica, i KPI necessari al controllo del raggiungimento degli obiettivi
  • rilevamento del Margine di Contribuzione e controllo costante dell’equilibrio finanziario
  • adozione di strumenti di supporto nella gestione strategica dell’impresa (balanced scorecard), o di cruscotti di controllo ad essa ispirati
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Happy Acquatics nr. 2/2020)

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