L’articolo 119 del DL 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto la misura che, con tutta probabilità, avrà sull’economia nazionale l’impatto più importante fra le tante adottate in dipendenza dell’emergenza da Covid-19. Con l’intento di migliorare sotto il profilo strutturale e di efficientamento energetico il patrimonio immobiliare italiano, un’ampia categoria di soggetti potrà fruire della detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi relativi all’efficientamento energetico ed al miglioramento delle caratteristiche di antisismicità degli edifici, all’installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Sono molteplici le finalità raggiungibili con questo provvedimento che, per la sua eccezionalità ed efficacia, davvero non può essere ignorato:

  • tutta la filiera del settore dell’edilizia (che vale circa il 20% del PIL) farà da volano alla ripresa economica alla generalità delle attività;
  • gli interventi mirati al miglioramento della staticità degli edifici in un territorio geologicamente soggetto a terremoti che troppo spesso in passato ha pagato un insopportabile prezzo in vite umane con interi paesi rasi al suolo, renderà l’Italia più sicura e moderna;
  • gli interventi di efficientamento energetico dei fabbricati produrranno ricadute positive sull’ambiente, sulla qualità della vita e sul risparmio economico derivante dal miglioramento della funzionalità degli impianti di climatizzazione.

Rimandando ogni miglior approfondimento dell’argomento per il quale ci rendiamo disponibili (www.studioquagliotti.com) svolgiamo dunque il tema nei suoi punti salienti:  

ambito oggettivo

Gli interventi agevolabili si distinguono in due macro-categorie, i cc.dd. “trainanti” ed i “trainati”, ed in ulteriori 4 categorie:

  1. Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
  2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  3. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
  4. Interventi antisismici

Relativamente agli interventi “trainati” l’agevolazione spetta a condizione che vengano realizzati congiuntamente al relativo intervento principale che gli fa da traino (v. elenco che precede) e, sommariamente, si tratta di:

  1. Interventi di efficientamento energetico
  2. Installazione di impianti solari fotovoltaici
  3. Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Perché gli interventi siano agevolabili, dovranno essere realizzati:

  • sulle parti comuni dei condomìni residenziali
  • sugli edifici residenziali unifamiliari e sulle relative pertinenze
  • sulle unità residenziali funzionalmente indipendenti con almeno un accesso autonomo dall’esterno, site in edifici plurifamiliari
  • sulle singole unità residenziali e relative pertinenze all’interno del condomìnio (attenzione: limitatamente agli interventi “trainati” ed a condizione che il condomìnio abbia eseguito l’intervento di traino)
  • sono ESCLUSE LE UNITA’ IMMOBILIARI DI LUSSO appartenenti alle gategorie catastali A/1, A/8 E A/9
  • sono ESCLUSE ALTRESI’ LE UNITA’ IMMOBILIARI IN FASE DI COSTRUZIONE

ambito soggettivo

  • condomìni
  • persone fisiche per immobili residenziali e NON STRUMENTALI
  • istituti autonomi casa popolari (IACP)
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS
  • associazioni sportive dilettantistiche (solo per gli immobili adibiti a spogliatoi)
  • comunità energetiche rinnovabili

limiti di spesa

 Nella tabella che segue, tipo d’intervento e relativo plafond di spesa:

(omissis)

 

periodo di effettuazione delle spese

 Gli interventi che potranno fruire del superbonus sono quelli effettuati e pagati nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021

modalità di fruizione del superbonus del 110%

Nei limiti di spesa dei singoli interventi “trainanti” e “trainati” di cui s’è detto più sopra, gl’importi effettivamente rimasti a carico del contribuente fruiscono del superbonus pari al 110% del loro ammontare che potranno essere portati in detrazione dall’Irpef dovuta nei 5 anni successivi con il limite di capienza dell’Irpef di ogni singolo anno. Trattandosi di una detrazione particolarmente importante, i soggetti interessati potranno fruirne appieno solo in presenza di redditi altrettanto importanti: se, ad esempio, gli interventi agevolabili ammontassero a 120mila euro, la detrazione spettante sarebbe di 132mila euro e, di conseguenza, ognuna delle 5 quote risulterebbe quindi di 26.400 euro:

n.b.: coloro che non raggiungessero tale ammontare di Irpef nell’anno di riferimento, perderebbero la possibilità di recuperare l’eccedenza…

Esistono tuttavia ben 2 alternative a tale modalità che consentono ai cosiddetti “incapienti” o a coloro che si trovano in particolari regimi fiscali o, più semplicemente, a quanti lo preferissero optare per:

  • lo sconto in fattura (nel qual caso però lo sconto non potrà superare il corrispettivo dovuto al fornitore stesso)
  • la cessione del credito (disposta in favore dei fornitori o banche, nei quali casi è evidente che l’operazione non sarà a “costo zero” per il contribuente)

asseverazioni e visto di conformità

Occorrerà prestare particolare attenzione a questi aspetti tecnici e, anzi, il consiglio che ci sentiamo di dare è di ricorrere preliminarmente alla consulenza di figure  professionali specifiche già per la pianificazione degl’interventi in modo da non incorrere in mancati adempimenti che rischino di inficiare la detrazione. Sia per quel che concerne la detrazione del 110% in 5 quote dall’Irpef che per l’eventuale opzione dello sconto in fattura o per quella di cessione del credito:

  • gli interventi di efficientamento energetico dovranno essere asseverati da un termotecnico che ne certifichi la conformità normativa e la congruità della spesa sostenuta e di ciò ne fornirà copia telematica all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori;
  • gli interventi finalizzati al miglioramento statico dell’edificio dovranno essere asseverati dall’ingegnere strutturista che ne certifichi la riduzione del rischio nella misura richiesta;
  • la cessione del credito, richiede inoltre un “visto di conformità” rilasciato da un commercialista o da un consulente del lavoro

sanzioni

in presenza del rilascio di false attestazioni od asseverazioni infedeli, oltre alla perdita dei benefici in capo al contribuente, le sanzioni vanno da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione od asseverazione resa e le violazioni inerenti la falsa/sovrafatturazione degli interventi o l’indicazione di soggetti diversi dai fornitori ed ogni altra che comporti la commissione di reati penali, sono punite sino ad 8 anni di carcere.

Superbonus 110%: in cosa consiste la maxi detrazione (Happy Acquatics nr. 6/2020)

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